Art. 19 t.u.a. — Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 2010 al 21 luglio 2017. Leggi il testo vigente →
La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
- a)lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita' ((limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7));
- b)la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c)la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d)lo svolgimento di consultazioni;
- f)la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- g)la decisione;
- h)l'informazione sulla decisione;
- i)il monitoraggio. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e' conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto della VAS e' adeguatamente motivato.
Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 21 luglio 2017
