Codice dell’ambiente

Art. 14 t.u.a. — Consultazione

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Le autorita' preposte all'approvazione dei piani o dei programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio. Delle misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.

Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 224/2017

    Parametro
    25 ottobre 2017

    dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 6 t.u.a. · Art. 13 t.u.a. · Art. 14 t.u.a. · Art. 15 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art14 · fonte del testo

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