Codice del Terzo settore

Art. 7 c.t.s. — Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attivita' ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attivita' di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Testo vigente dal 2 agosto 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art7 · fonte del testo

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