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[1]Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'

[2]1. L'estinzione e l'improcedibilita' di cui all'articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato. 2. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti. 4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito. 5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. 6. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. 7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo' essere proposto appello. 8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'. 9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.

Testo in vigore dal 7 luglio 2010 al 18 settembre 2012

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