Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltreche' al presidente della Commissione elettorale mandamentale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati. La sentenza della Corte di appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Puo' essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello che ha emesso la decisione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta', fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero. Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione e' immediatamente pubblicata. Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di cassazione si osservano le disposizioni di cui al primo comma.

Testo vigente dal 13 ottobre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art36 · fonte del testo

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