Art. 111 c.p.a.
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[1]Sospensione della sentenza
[2]((1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5.))
Testo in vigore dal 8 dicembre 2011 al 18 settembre 2012
