Art. 111 c.p.a.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Sospensione della sentenza
[2]1. Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.
Testo in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011
