Art. 141 cod. cons. — Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione

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Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. (( Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. )) In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'((articolo 2, comma 4)) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Testo in vigore dal 14 dicembre 2007 al 3 settembre 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 141 cod. cons., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 14 dicembre 2007. 13 parole tolte, 35 parole aggiunte.

Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. Il tolto: Ministero delle attivita' produttive aggiunto: Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il tolto: Ministero aggiunto: Ministro della giustizia, tolto: comunica alla Commissione europea l'elenco aggiunto: con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si … applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumoaggiunto: , e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero tolto: delle attivita' produttive aggiunto: dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, aggiunto: comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea … composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo aggiunto: 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art141 · fonte del testo

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