Codice dei contratti pubblici

Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato V.1)

[1]Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari.

[2]1. La Camera arbitrale cura, altresi', in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta. 2. I soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 214 del codice, nonche' al comma 1 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti. 3. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validita' quinquennale e puo' essere nuovamente conseguita decorso un anno dalla scadenza del quinquennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 4. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile. 5. Per le ipotesi di cui all'articolo 214, comma 9, del codice la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: 3

aggiunto: 3. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validita' quinquennale e puo' …

tolto: 4

aggiunto: 4. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.

tolto: 5

aggiunto: 5. Per le ipotesi di cui all'articolo 214, comma 9, del codice la Camera …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-v-1-art2 · fonte del testo

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