Art. 77 codice dei beni culturali — Azione di restituzione

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Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

  • a)un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualita' di bene culturale;
  • b)la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorita' centrali degli altri Stati membri.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 26 gennaio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art77 · fonte del testo

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