Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:

  • a)la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto e' una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del codice di procedura civile;
  • b)le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 2 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-06-07;213~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari