Art. 66 codice dei beni culturali — Uscita temporanea per manifestazioni

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Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza. Non possono comunque uscire:

  • a)i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
  • b)i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art66 · fonte del testo

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