Art. 174 codice dei beni culturali — Uscita o esportazione illecite
Articolo abrogato dalla l. 9 marzo 2022, n. 22.
Abrogato dal 23 marzo 2022
Articolo abrogato dalla l. 9 marzo 2022, n. 22.
Abrogato dal 23 marzo 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 23 marzo 2022. 162 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165. La pena prevista al comma 1 si applica, altresi', nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art174 · fonte del testo
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