CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE FRODI DOGANALI tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA * * * * * Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei loro rispettivi Paesi; Considerando che e' importante assicurare la esatta percezione dei diritti e delle tasse; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Convinti che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali: Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale; sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione si intende per:

  • a)"Legislazione doganale", le disposizioni legali e regolamentari applicate dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'entrata, all'uscita ed alla sosta delle merci, ivi compresi i capitali ed i mezzi di pagamento, - alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse, - al controllo delle misure di proibizione e di restrizione nonche' dei cambi, - alle disposizioni concernenti la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
  • b)"Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e la Direzione Generale delle Dogane, Ministero delle Finanze per la Repubblica tunisina, competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a);
  • c)Infrazione doganale, ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;
  • d)"Diritti e tasse all'importazione o alla esportazione", di dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti all'importazioni o all'esportazione ovvero in occasione dell'importazione delle merci o dell'esportazione delle merci.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;341~convenzione-art1 · fonte del testo

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