Art. 176 codice dei beni culturali — Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
Articolo abrogato dalla l. 9 marzo 2022, n. 22.
Abrogato dal 23 marzo 2022
Articolo abrogato dalla l. 9 marzo 2022, n. 22.
Abrogato dal 23 marzo 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 23 marzo 2022. 72 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art176 · fonte del testo
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