Art. 131 codice dei beni culturali — Paesaggio

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Ai fini del presente codice per paesaggio si (( intendono parti)) di territorio i cui caratteri (( distintivi)) derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Testo in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 226/2009

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 2009

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a ), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione. Infatti, la competenza statale esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché tale materia è espressamente riservata dall'art. 8, n. 6, dello Statuto speciale alla competenza legislativa primaria della Provincia di Trento, nei limiti segnati dall'art. 4 dello Statuto, i quali comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dall'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che provvede ad individuare le aree tutelate per legge. In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità va estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. - Nel senso che il paesaggio - inteso come «la morfologia del territorio» regionale e «l'ambiente nel suo aspetto visivo» - rappresenta un valore "primario" ed anche "assoluto", v., citate, sentenze n. 182 e n. 183 del 2006, n. 367 del 2007 e n. 180 del 2008, nonché, in precedenza, sentenze n. 151 del 1986 e n. 641 del 1987. >Per affermazione che «l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale», v., citata, sentenza n. 367 del 2007. >Nel senso che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, v., citata, sentenza n. 367 del 2007. Il predetto titolo di competenza statale «riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia»: v., citata, sentenza n. 378 del 2007. - Nel senso che le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 - di revisione del titolo V della Costituzione - non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono attualmente invocabili (art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione, v. citata, sentenza n. 103 del 2003. - Sulla competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di "tutela del paesaggio", ai sensi dell'art. 8, n. 6, dello Statuto di autonomia, v., citata, sentenza n. 62 del 2008, che richiama il rispetto dei limiti generali di cui all'art. 4 dello Statuto stesso. >Sugli analoghi limiti statutariamente posti all'esercizio della competenza legislativa primaria attribuita alla Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio dall'art. 2, primo comma, lettere g ) e q ), dello Statuto speciale, v. sentenza n. 164 del 2009.

    Art. 131 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 2 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Ai fini del presente codice per paesaggio si tolto: intende una parte omogenea aggiunto: intendono parti di territorio i cui caratteri aggiunto: distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art131 · fonte del testo

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