Art. 135 codice dei beni culturali — Pianificazione paesaggistica

Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

  • a)alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
  • b)alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
  • c)alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
  • d)alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 157/2024

    Parametro
    2 agosto 2024

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 17 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 2-bis Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 8 Legge urbanistica

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  • Ordinanza n. 159/2024

    Parametro
    2 agosto 2024

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 9 cost.

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  • Sentenza n. 119/2024

    Parametro
    4 luglio 2024

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera b), dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), ha reso applic…

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 117 cost. · Art. 32 cost.

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Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008. 139 parole tolte, 160 parole aggiunte in 7 capoversi.

Lo Stato e le regioni assicurano che tolto: il paesaggio aggiunto: tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, tolto: tutelato e valorizzato aggiunto: salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regionitolto: , anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territoriotolto: , approvando aggiunto: mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, tolto: concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominatiaggiunto: : "piani paesaggistici". aggiunto: L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143. I piani paesaggistici, tolto: in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici. Al fine di tutelare e migliorare la qualita' del paesaggio, aggiunto: con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono tolto: per ciascun ambito specifiche aggiunto: apposite prescrizioni e previsioni ordinate aggiunto: in particolare:

a) tolto: al mantenimento delle caratteristiche, aggiunto: alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni aggiunto: paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, tolto: nonche' delle tecniche e dei materiali costruttiviaggiunto: , nonche' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) tolto: all'individuazione aggiunto: alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

aggiunto: c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

aggiunto: d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio tolto: compatibiliaggiunto: , in funzione della loro compatibilita' con i diversi tolto: livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, aggiunto: valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei aggiunto: paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO tolto: e delle aree agricole;

tolto: c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonche' alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

tolto: d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art135 · fonte del testo

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