Art. 119 codice dei beni culturali — Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale

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Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e 1' aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art119 · fonte del testo

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