Art. 119 codice dei beni culturali — Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale

Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le universita', le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonche' con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificita' dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilita'.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008. 45 parole tolte, 62 parole aggiunte.

Il Ministerotolto: , il Ministero per l'istruzione, l'universita' e la aggiunto: puo' concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati tolto: possono concludere accordiaggiunto: , per diffondere la conoscenza tolto: e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti aggiunto: del patrimonio culturale e favorirne la fruizione. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare tolto: con le aggiunto: apposite convenzioni con le universita', le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, tolto: apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, aggiunto: nonche' con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, tolto: nonche' per la formazione e 1' aggiornamento dei docenti aggiunto: destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificita' tolto: della scuola richiedente aggiunto: dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di tolto: alunni disabili aggiunto: persone con disabilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art119 · fonte del testo

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