Art. 95 codice dei beni culturali — Espropriazione di beni culturali

I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art95 · fonte del testo

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