Art. 90 c.c. — Assistenza del minore
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[1]Il minore non puo' contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su lui la patria potesta' o la tutela.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39)).
[3]L'assenso, quando non e' dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si da' l'assenso, quanto l'altro.
[4]Quando e' negato l'assenso, il matrimonio puo' essere autorizzato per gravi motivi dal procuratore generale presso la corte d'appello.
[5]Il procuratore generale puo' nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Testo in vigore dal 10 marzo 1975 al 20 settembre 1975
