Art. 90 c.c. — Assistenza del minore

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[1]Il minore non puo' contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su lui la patria potesta' o la tutela.

[2]Per il matrimonio del minore emancipato e' necessario l'assenso del curatore, quando questi e' uno dei genitori.

[3]L'assenso, quando non e' dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si da' l'assenso, quanto l'altro.

[4]Quando e' negato l'assenso, il matrimonio puo' essere autorizzato per gravi motivi dal procuratore generale presso la corte d'appello.

[5]Il procuratore generale puo' nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art90 · fonte del testo

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