Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 814 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11479/2026

    28 aprile 2026
    • Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche

    Il gestore di servizi telefonici, il quale si avvalga dell'accesso "virtuale" ad una rete di proprietà altrui, è obbligato al pagamento del Contributo Unico Patrimoniale (CUP), beneficiando della rete gestita dal concessionario.

    Art. 814 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 812, comprendendo nel novero degli immobili tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo, attribuisce alle costruzioni carattere immobiliare, anche se unite al suolo «a scopo transitorio». Sono pure dall'art. 812 considerati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sona saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Il nuovo codice più non richiede, a differenza del codice del 1865 (art. 409), che sulla riva si trovi una fabbrica espressamente destinata al servizio del galleggiante. Mi è sembrata eccessiva questa ulteriore condizione, dato che il testo esige, agli effetti dell'immobilizzazione, che il galleggiante sia destinato in modo permanente e non soltanto transitorio, a rimanere saldamente attaccato alla riva o all'alveo. La condizione aveva invece la sua ragione d'essere nel codice precedente, poichè, non facendo questo cenno del carattere permanente di tale destinazione, ne sarebbe altrimenti derivato che anche i galleggianti provvisoriamente attaccati alla riva avrebbero assunto la qualità d'immobili. La categoria dei beni mobili è dell'ultimo comma dell'art. 812 determinata in via di esclusione: sono mobili, sempre che possano formare oggetto di proprietà pubblica o privata, tutti i beni che non è dato ricondurre nella categoria degli immobili. Beni mobili si considerano anche le energie naturali che hanno un valore economico (art. 814). Non ho riprodotto gli articoli 421-424 del codice del 1865, i quali contenevano alcune norme circa l'interpretazione delle espressioni «beni mobili», «effetti mobili», a sostanza mobile, «mobili», «mobilia», «mobiliare», «casa mobiliata» poichè mi è sembrato preferibile lasciare al giudice di risolvere, secondo le regole generali di interpretazione, i dubbi che nei singoli casi possono sorgere dall'uso di tali espressioni. Circa i mobili iscritti in pubblici registri, viene dichiarato esplicitamente che essi, conformemente alla loro natura, sono assoggettati alle disposizioni relative ai beni mobili, in quanto queste non siano in contrasto con la disciplina speciale che per essi è dettata (art. 815).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 388

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art814 · fonte del testo

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