Art. 786 c.c. — Donazione a ente non riconosciuto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 6 settembre 1991. Leggi il testo vigente →

[1]La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non e' notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

[2]Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 6 settembre 1991

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel nuovo testo (art. 786) ho coordinato la disposizione sulle donazioni a un ente di fatto, con quella (art. 782, ultimo comma) relativa alle donazioni a persone giuridiche. La precedente formulazione, infatti, che si conformava all'art. 142 del progetto definitivo (art. 600), presentava l'inconveniente di lasciare indefinitamente il donante nell'ignoranza dello stato delle cose o, quanto meno, di costringerlo a rendersi diligente per sapere se il riconoscimento fosse stato o no chiesto, indagine, questa, non sempre agevole. Ho pertanto subordinato l'efficacia della donazione a un ente di fatto, non soltanto a ciò, che il riconoscimento sia chiesto entro l'anno, ma anche alla notificazione di tale richiesta nel termine stesso. Una volta avvenuta la notificazione, poi, si applica la norma dell'art. 782, ultimo comma, e cioè la dichiarazione del donante diventa irrevocabile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 378

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art786 · fonte del testo

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