Codice civile

Art. 68 c.c. — Nullità del nuovo matrimonio

[1]Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

[2]Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

[3]La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cui e' accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Oltre le modificazioni rese necessarie dal nuovo criterio sistematico, l'art. 66 presenta una innovazione formale rispettò al corrispondente art. 68 del progetto definitivo, perchè più propriamente parla di eredi e legatari anzichè di eredi e successori. Già si è fatto cenno del voto di stabilire la perdita del diritto a recuperare i beni qualora l'assenza sia stata ingiustificata. L'attento esame del problema ha indotto a non accogliere la proposta. La sanzione della perdita dei beni è sembrata sproporzionata al fatto che si vuol reprimere e perciò inopportuna. Si è considerato che, se è vero che, nella nuova concezione, la proprietà deve essere tutelata solo in quanto il diritto sia esercitato nell'interesse della comunità, tuttavia non è a dirsi che questo interesse venga necessariamente leso, in quanto che altri, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, si sostituiscono all'assente nel conservare ai beni la loro capacità produttiva. In secondo luogo, si dovrebbe, se mai, distinguere secondo la natura dei beni che compongono il patrimonio della persona scomparsa. Mentre, in relazione alla proprietà immobiliare, e specialmente a quella tendere, può ritenersi che l'assente ingiustificato possa causare un pregiudizio economico-sociale, non sembra che altrettanto possa dirsi per la proprietà mobiliare, spesso investita in titoli di rendita, che non richiedono per la loro produttività un'opera assidua di amministrazione. Si sarebbe quindi, se mai, dovuta fare l'accennata distinzione; ma, in tal caso, la sanzione avrebbe colpito unicamente il proprietario di beni immobili e creato una gravissima disparità di trattamento, che è sembrato di dover senz'altro evitare. Diversa posizione presenta il problema in ordine alla perdita delle rendite riservate nella fase dell'immissione nel possesso temporaneo. In quel caso l'innovazione e stata accolta perchè sussiste un'adeguata proporzione tra la perdita delle rendite, costituenti il risultato economico dell'amministrazione, e la violazione del dovere di esercitare il diritto di proprietà nell'interesse generale, onde appare giusto che le rendite siano integralmente attribuite a coloro che hanno avuto l'onere dell'amministrazione, anzichè all'assente che, senza giustificato motivo, si è disinteressato di ogni attività produttiva. Ma anche sotto un punto di vista pratico è sembrata inopportuna la sanzione della perdita dei beni. Se si considera infatti che, nei vari casi di assenza ingiustificata, diverso sarà il grado di colpa nel comportamento dello scomparso, risulta manifesto come la norma proposta, non potendosi concretamente adeguare alla diversa configurazione dei singoli casi, determinerebbe gravi ingiustizie e sperequazioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 80

  • Il principio, accolto dal progetto, che il matrimonio contratto dal coniuge della persona dichiarata morta debba cadere in caso di ritorno di quest'ultima, in ossequio all'indissolubilità del matrimonio, è stato in generale approvato (art. 68). Anzi, per porre vieppiù in risalto l'insorgente invalidità del secondo matrimonio, è stato suggerito di stabilirne la nullità, qualora sia accertata giudizialmente la cessazione dell'assenza. Non ho avuto difficoltà a parlare di nullità anzichè di impugnabilità, senza peraltro innovare al sistema generale delle impugnative in materia matrimoniale. Ciò, del resto, risulta chiaramente dall'ultimo comma dell'art. 117. È stata poi semplificata la formula proposta, eliminandosi l'accenno all'accertamento giudiziale della cessazione dell'assenza, dovendo questo farsi in ogni caso dal giudice dinanzi al quale è impugnato il secondo matrimonio. DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA O DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 81

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art68 · fonte del testo

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