Art. 77 c.c. — Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
È stata eliminata la menzione dei rappresentanti, contenuta nell'art. 77 del progetto definitivo, a proposito della petizione di eredità spettante all'assente contro coloro che hanno raccolto l'eredità in sua mancanza. Tale menzione era superflua. Infatti, o si tratta di rappresentanti in senso tecnico, e allora è ovvio che essi non debbono essere previsti specificatamente, o si tratta di successori a titolo particolare, e allora è sufficiente l'accenno agli aventi causa. Della parentela e della affinità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 83
Era stato formulato il voto che nell'art. 77, il quale stabilisce il limite della parentela fino al sesto grado, anzichè dire «salvo che per alcuni effetti specialmente, determinati si usasse l'espressione salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso», ritenendosi che la formula del progetto fosse equivoca, giacchè sembra che la disposizione limitativa della parentela al sesto grado cada tosto che si stabiliscano certi determinati effetti. Tale preoccupazione non è sembrata fondata. È evidente, infatti, che la limitazione della parentela al sesto grado vien meno solo in relazione agli effetti che siano specialmente determinati dalla legge. D'altra parte la formula proposta avrebbe potuto far dubitare, parlando di «limite diverso», che ci si riferisse a un limite minore, il che è da escludere. Pertanto è rimasto immutato il testo del progetto definitivo. È stato accolto, invece, l'emendamento formale proposto per il terzo comma dell'art. 78 per determinare con maggiore chiarezza che sono salvi gli effetti previsti dalla norma ivi richiamata (art. 87, n. 4). Del matrimonio. DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 84
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art77 · fonte del testo
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