Codice civile

Art. 79 c.c. — Effetti

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

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  • Stabilito il principio, nell'art. 79, che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo, nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento, è stato confermato il diritto del promittente (art. 80) di domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non viene contratto. Non si è però ritenuto opportuno di accogliere la proposta di prevedere anche la restituzione delle lettere, sia per la difficoltà pratica di determinare la corrispondenza scambiata, sia perchè trattasi di rapporti essenzialmente regolati dal costume e dalla morale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 85

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art79 · fonte del testo

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