Art. 683 c.c. — Testamento posteriore inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perche' l'erede istituito o il legatario e' premorto al testatore, o e' incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all'eredita' o al legato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
