Art. 678 c.c. — Accrescimento nel legato di usufrutto
[1]Quando a piu' persone e' legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.
[2]Se non vi e' diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprieta'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
