Art. 620 c.c. — Pubblicazione del testamento olografo
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[1]Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
[2]Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al ((tribunale del circondario)) in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.111
[3]Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale e' sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui e' scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
[4]Nel caso in cui il testamento e' stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione e' eseguita dal notaio depositario.
[5]Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
[6]Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il ((tribunale)) puo' disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorita' giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.111
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
111La D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998
