Art. 620 c.c. — Pubblicazione del testamento olografo
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[1]Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
[2]Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
[3]Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale e' sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui e' scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
[4]Nel caso in cui il testamento e' stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione e' eseguita dal notaio depositario.
[5]Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
[6]Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il pretore puo' disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorita' giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998
