Art. 576 c.c. — Successione dei soli figli naturali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredita'.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è stata più prevista in un apposito articolo la successione dei discendenti legittimi del figlio naturale, poichè si tratta di un caso di successione per rappresentazione già regolato dall'art. 468: pertanto l'art. 118 del progetto è stato soppresso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 278

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art576 · fonte del testo

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