Art. 567 c.c. — Successione dei figli adottivi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →

[1]Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

[2]I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2013

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In correlazione alla nuova disciplina dell'istituto della successione per rappresentazione, regolato sistematicamente nella parte generale ed esteso a tutti i casi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, ho soppresso nell'art. 566 (corrispondente all'art. 107 del progetto definitivo), l'accenno ai discendenti dei figli legittimi e la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. Data l'estensione della rappresentazione al caso di rinunzia, è chiaro che, nella successione ab intestato, i discendenti dei figli legittimi non possono succedere in nessun caso per diritto proprio e quindi non ha senso la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. D'altro lato uno specifico richiamo alla rappresentazione sarebbe stato in questa sede superfluo, dato che la materia è interamente regolata dagli articoli 467, 468 e 469. Per le stesse ragioni ho eliminato la menzione dei discendenti a proposito dei figli adottivi (art. 567), dei fratelli e sorelle (art. 570), e il richiamo esplicito alla rappresentazione che era contenuto nel terzo comma dell'art. 112 del progetto definitivo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 273

  • Era stato suggerito, a proposito dell'equiparazione dei figli legittimati ai legittimi, un coordinamento del secondo comma dell'art. 108 del progetto, che estendeva l'equiparazione ai figli legittimati per decreto reale dopo la morte del genitore, con le disposizioni in materia di legittimazione. Senonchè il coordinamento è stato già fatto dal capoverso dell'art. 290, secondo il quale, se il decreto reale interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte, purchè la domanda sia stata proposta non oltre un anno da quella data. Pertanto ho soppresso la norma del primo capoverso dell'art. 108, Che sarebbe stata inutile di fronte alla disposizione del libro primo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 274

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art567 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari