Art. 66 c.c. — Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

[1]La persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne e' provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

[2]Essa ha altresi' diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.

[3]Se e' provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

[4]Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Oltre le modificazioni rese necessarie dal nuovo criterio sistematico, l'art. 66 presenta una innovazione formale rispettò al corrispondente art. 68 del progetto definitivo, perchè più propriamente parla di eredi e legatari anzichè di eredi e successori. Già si è fatto cenno del voto di stabilire la perdita del diritto a recuperare i beni qualora l'assenza sia stata ingiustificata. L'attento esame del problema ha indotto a non accogliere la proposta. La sanzione della perdita dei beni è sembrata sproporzionata al fatto che si vuol reprimere e perciò inopportuna. Si è considerato che, se è vero che, nella nuova concezione, la proprietà deve essere tutelata solo in quanto il diritto sia esercitato nell'interesse della comunità, tuttavia non è a dirsi che questo interesse venga necessariamente leso, in quanto che altri, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, si sostituiscono all'assente nel conservare ai beni la loro capacità produttiva. In secondo luogo, si dovrebbe, se mai, distinguere secondo la natura dei beni che compongono il patrimonio della persona scomparsa. Mentre, in relazione alla proprietà immobiliare, e specialmente a quella tendere, può ritenersi che l'assente ingiustificato possa causare un pregiudizio economico-sociale, non sembra che altrettanto possa dirsi per la proprietà mobiliare, spesso investita in titoli di rendita, che non richiedono per la loro produttività un'opera assidua di amministrazione. Si sarebbe quindi, se mai, dovuta fare l'accennata distinzione; ma, in tal caso, la sanzione avrebbe colpito unicamente il proprietario di beni immobili e creato una gravissima disparità di trattamento, che è sembrato di dover senz'altro evitare. Diversa posizione presenta il problema in ordine alla perdita delle rendite riservate nella fase dell'immissione nel possesso temporaneo. In quel caso l'innovazione e stata accolta perchè sussiste un'adeguata proporzione tra la perdita delle rendite, costituenti il risultato economico dell'amministrazione, e la violazione del dovere di esercitare il diritto di proprietà nell'interesse generale, onde appare giusto che le rendite siano integralmente attribuite a coloro che hanno avuto l'onere dell'amministrazione, anzichè all'assente che, senza giustificato motivo, si è disinteressato di ogni attività produttiva. Ma anche sotto un punto di vista pratico è sembrata inopportuna la sanzione della perdita dei beni. Se si considera infatti che, nei vari casi di assenza ingiustificata, diverso sarà il grado di colpa nel comportamento dello scomparso, risulta manifesto come la norma proposta, non potendosi concretamente adeguare alla diversa configurazione dei singoli casi, determinerebbe gravi ingiustizie e sperequazioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 80

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art66 · fonte del testo

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