Art. 509 c.c. — Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, puo' nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non puo' piu' essere fatta valere.

[2]Il decreto di nomina del curatore e' iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

[3]L'erede perde l'amministrazione dei beni ed e' tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 509 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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