Codice civile

Art. 49 c.c. — Dichiarazione di assenza

((Trascorso un anno)) dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 254/1976

    Questione inammissibile
    20 dicembre 1976

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce l'art. 49 del c.c.n.l. 24 maggio 1956, sollevata dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dell…

    Art. 49 c.c. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In tema di assenza era stato proposto di distinguere due fasi: quella dell'assenza presunta e quella dell'assenza dichiarata. Nella relazione al progetto definitivo furono esposte le ragioni che indussero a non considerare la presunzione di assenza come istituto a se. Non si è creduto di mutare avviso, anche di fronte alla esigenza che è stata segnalata di definire in maniera precisa la scomparsa della persona. Questa esigenza è pienamente soddisfatta dall'art. 48, il quale, per quanto incidentalmente, definisce con compiutezza il fatto della scomparsa, senza incorrere peraltro nella manifesta improprietà di dover qualificare come presunzione la constatazione di uno stato di fatto, qual è quello della scomparsa della persona. Era stato inoltre proposto di prevedere l'intervento del tribunale per i provvedimenti cautelativi nell'interesse dello scomparso non soltanto per gli atti che non possono farsi dal procuratore, ma anche per quelli che non possono compiersi dal rappresentante legale dello scomparso. Ma l'aggiunta di questa ultima ipotesi non ha ragion d'essere. È giusto che si preveda il caso del procuratore, munito di poteri più o meno ampi secondo l'atto di procura. Per il rappresentante legale, invece, i poteri sono fissati dalla legge che stabilisce anche le forme abilitative necessarie per integrare, quando occorra, la rappresentanza. Queste norme devono rimanere immutate anche in caso di scomparsa del rappresentato, nè sarebbe ammissibile che il tribunale autorizzasse il legale rappresentante a sorpassare i limiti fissati dalla legge, senza seguire le norme che la legge medesima prescrive. Si è curato di far risultare nell'articolo 49 che l'istanza per la dichiarazione di assenza può essere proposta da chi ragionevolmente creda di vantare diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla morte, di lui. Si è inoltre eliminato dallo stesso articolo il capoverso del corrispondente articolo del progetto definitivo. Esso era superfluo, perchè dalla norma successiva risulta chiaro che la dichiarazione di assenza deve essere fatta con sentenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 69

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 dicembre 2025. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

tolto: Trascorsi due anniaggiunto: Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art49 · fonte del testo

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