Art. 453 c.c. — Annotazioni
Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 453 è stata soppressa la menzione della modificazione degli atti iscritti nei registri, contenuta nel progetto, in quanto questa è già prevista nel successivo articolo; che, parlando in genere della rettificazione, comprende in se anche la modificazione. LIBRO SECONDO DELLE SUCCESSIONI Disposizioni generali sulle successioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 222
In questo titolo (artt. 456-564) sono contenute le norme che riguardano la successione in generale e che sono di comune applicazione nei confronti delle due forme di successione, la legittima e la testamentaria. Il criterio in esso seguito, di accogliervi quel complesso di disposizioni destinate a disciplinare gli istituti fondamentali del diritto successorio, è stato posto in maggiore evidenza dalla nuova intitolazione risultante dal testo. DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 223
Le disposizioni raccolte in questo capo, fondamentali per l'intelligenza del sistema, sono state sottoposte ad esame accurato e profondo. Gravi dubbi ha sollevati l'affermazione contenuta nell'art. 2 del progetto, che fissava, come criterio di massima, il principio della prevalenza della delazione per legge rispetto alla delazione per testamento. Si è osservato, contro l'enunciazione di questo principio, che, essendo di contenuto astratto ed essenzialmente dottrinale, sia preferibile non inserirlo in testi legislativi, appunto perchè, mancando di pratici risultati, si risolverebbe nell'affermazione di una preminenza di natura quasi esclusivamente verbale. Infatti, ammessa nel nostro ordinamento l'esistenza delle due forme di delazione, è evidente che si deve far luogo alla successione legittima solo quando il defunto non abbia altrimenti disposto, e cioè quando manchi la successione testamentaria. È certo peraltro che la volontà testamentaria, pur prevalendo sulla successione legittima, deve mantenersi entro i limiti fissati dalla legge. Perciò è stato suggerito di affermare semplicemente che la delazione avviene per legge o per testamento, ponendo ambedue le forme di successione sullo stesso piano. Aderendo a queste considerazioni, ho modificato la formula del progetto e ho riprodotte la norma del secondo comma dell'art. 720 del codice del 1865, che dichiara non potersi far luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 224
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art453 · fonte del testo
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