Codice civile

Art. 2716 c.c. — Mancanza dell'atto originale o di copia depositata

[1]In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformita' dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e' rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.

[2]In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformita' dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e' rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticita' dell'originale mancante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • il quale, per il caso di mancanza dell'originale o di una copia depositata in pubblico archivio attribuiva piena fede alle copie autentiche estratte da pubblici ufficiali a ciò autorizzati, purchè non fossero abrase nè dessero luogo in alcun modo a sospetti - ho rimesso al giudice di apprezzare l'efficacia probatoria di tali copie quando presentino cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e siffatto potere discrezionale ho esteso al caso in cui, mancando sempre l'originale, esista tuttavia copia dell'atto presso un pubblico depositario, ma questa presenti gli accennati difetti: entrambi i casi, infatti, non possono essere disciplinati che da identica regola, data l'impossibilità, nell'uno e nell'altro, di accertare, mediante collazione, se le cancellature, le abrasioni e le intercalazioni importino difformità tra le copie e l'originale. Naturalmente, come chiarisce il secondo comma dell'articolo 2716, anche nel caso in cui le copie non presentino alcun difetto esteriore rimane salva la questione sull'autenticità dell'originale mancante. Quanto alle copie autentiche delle scritture private, ho conservato sostanzialmente nell'art. 2715, pur rettificandone la formula, la disposizione dell'art. 1333, secondo comma, del codice del 1865, il cui significato però va ora determinato in relazione alla nuova formula dell'art. 2702, anche per quanto riguarda la necessità legale del riconoscimento o degli equipollenti legali del riconoscimento, come risulta dal coordinamento con l'art. 215, ultimo comma, del codice di procedura civile. Ho soppresso, come non giustificata, la distinzione che l'art. 1338 del codice del 1865 poneva in ordine alle copie estratte da pubblici ufficiali a ciò non autorizzati, qualora mancasse l'originale o una copia depositata in pubblico archivio: ad esse attribuiva il valore di un principio di prova se fatte da più di trent'anni e il valore di semplice indizio se di data più recente. Alle copie anzidette, indipendentemente dalla loro data, l'art. 2717 attribuisce l'efficacia di un principio di prova per iscritto. Di nuova formulazione è l'art. 2718, che regola l'efficacia probatoria delle copie parziali e delle riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati: l'efficacia può essere piena solo per quella parte dell'originale che esse riproducono letteralmente. Non occorre rilevare come le copie fotografiche, con maggiore fedeltà delle copie manoscritte, dattiloscritte o a stampa, nelle quali sono frequenti gli errori di trascrizione, riproducano l'originale: la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche è pertanto ad esse conferita dall'art. 2719, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Ho eliminato la disposizione dell'art. 1335 del codice del 1865, sostituita dalle norme del codice di procedura civile che disciplinano l'esibizione dei documenti in giudizio e la collazione delle copie degli atti pubblici.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1865

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2716 · fonte del testo

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