Codice civile

Art. 436 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

((Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 14 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'adottanteaggiunto: Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di luitolto: .

tolto: Il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante in concorso con i figli legittimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art436 · fonte del testo

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