Art. 436 c.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →
((Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014
