Art. 436 c.c.
[1]Obbligo tra adottante e adottato.
[2]Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014
[1]Obbligo tra adottante e adottato.
[2]Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.
aggiunto: Obbligo tra adottante e adottato.
Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori tolto: legittimi o naturaliaggiunto: ... di lui.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art436 · fonte del testo
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