Codice civile

Art. 436 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

[2]Il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante in concorso con i figli legittimi.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art436 · fonte del testo

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