Art. 436 c.c.
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[1]L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.
[2]Il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante in concorso con i figli legittimi.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
