Art. 435 c.c. — Obbligo dei genitori e dei figli naturali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1974 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

[2]Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando.

[3]Il genitore deve altresi' gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando. 34

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 27 marzo 1974, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 3/4/1974, n. 89), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 del codice civile, nella parte in cui non prevede l'obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore".

Testo in vigore dal 4 aprile 1974 al 20 settembre 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1974

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 4 aprile 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 27 marzo 1974, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 3/4/1974, n. 89), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 del codice civile, nella parte in cui non prevede l'obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art435 · fonte del testo

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