Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/03/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 575 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal

tribunale di Matera nel procedimento civile vertente tra Arcieri

Mastromattei Cristina e Arcieri Mastromattei Ugo, iscritta al n. 47 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza non definitiva in data 28 luglio 1960 il tribunale di

Matera dichiarava la minore Curci Cristina figlia naturale di Rosario

Arcieri Mastromattei, deceduto nel luglio 1955 in stato di celibato, e

condannava Italia Sammartino, vedova Arcieri - madre di Rosario - alla

corresponsione in favore della minore di un assegno mensile, in attesa

che, in prosieguo, si definissero tra le parti i diritti successori

conseguenti alla morte di Rosario Arcieri. Un giudizio per la divisione

dei beni caduti in successione si instaurava tra le parti nel maggio

1962; il relativo processo, interrottosi per la morte della Sammartino

avvenuta nel 1971, veniva riassunto dalla Arcieri Mastromattei Cristina

contro Ugo Arcier Mastromattei, nipote ed erede, per testamento, della

Sammartino. In questa fase del giudizio l'attrice ha sollevato

l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 575 del codice civile

sostenendo che il suo disposto dà luogo ad una ingiustificata

disparità di trattamento dei figli naturali, rispetto ai figli

legittimi: a questi ultimi, invero, l'art. 566 cod. civ. riserva

l'intero patrimonio ereditario con esclusione del concorso nella

successione degli ascendenti del de cuius; per i figli naturali invece,

la norma denunciata ammette un concorso riservando un terzo

dell'eredità agli ascendenti.

L'eccezione è stata accolta dal tribunale di Matera che con

propria ordinanza del 18 dicembre 1972 l'ha ritenuta rilevante nella

causa pendente tra le parti, nella quale deve decidersi quali sono -

quantitativamente - i diritti di una figlia naturale sulla eredità del

proprio genitore.

Dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte nella

sentenza n. 79 del 1969, il tribunale afferma che l'articolo 575

contrasterebbe con l'art. 3 Cost. giacché, limitando a due terzi la

quota di eredità riservata ai figli naturali, creerebbe una disparità

di trattamento, non giustificata da alcun ragione, rispetto ai figli

legittimi i quali ereditano i beni dei genitori con esclusione di

qualsiasi altra categoria di successibili. La stessa norma sarebbe,

altresì, in contrasto con l'art. 30 comma terzo, Cost., alla cui

tutela i figli naturali hanno pieno diritto quando nella successione

non concorrano il coniuge e i figli legittimi.

Un trattamento differenziato dei figli naturali nel campo

successorio si giustifica solo nei confronti del coniuge e de

discendenti legittimi. Lo stesso trattamento non riguarda per contro

gli ascendenti rispetto ai quali la Costituzione non autorizza il

legislatore ad applicare ai figli naturali una disciplina diversa e

più sfavorevole di quella riservata ai figli legittimi.

Nel presente giudizio nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - Con ordinanza 18 dicembre 1972 il tribunale di Matera ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 575 del

codice civile che in tema di successione legittima ammette un concorso

tra figli naturali ed ascendenti del genitore e limita la quota

spettante ai primi a due terzi dell'eredità.

Tale norma, ad avviso del giudice, contrasterebbe sia col principio

di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., per la ingiustificata

disparità di trattamento ch'essa riserverebbe ai figli naturali

rispetto ai figli legittimi, i quali succedono invece nell'intero

patrimonio ereditario con esclusione del concorso nella successione

degli ascendenti del genitore, sia con l'articolo 30, comma terzo,

Cost., alla cui tutela i figli naturali riconosciuti o dichiarati hanno

pieno diritto, giusta i principi affermati dalla Corte costituzionale

con sentenza n. 79 del 1969, quando nella successione non concorrano

membri della famiglia legittima (discendenti legittimi e coniuge).

2. - La questione è fondata.

Nella ricordata sentenza la Corte ha precisato la portata dell'art.

30, comma terzo, Cost., statuendo che deve considerarsi famiglia

legittima quella costituitasi col matrimonio del padre naturale

comprendente soltanto il coniuge e i figli legittimi e non anche i

collaterali e gli ascendenti. Ha poi affermato che se il genitore

naturale non ha coniuge né figli legittimi manca una famiglia

legittima nel senso previsto dalla citata norma costituzionale e si

apre per il figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) la tutela

garantita da questa norma.

Questi principi sono stati ribaditi nella successiva sentenza n. 50

del 1973 con la quale è stata dichiarata, per contrasto con gli artt.

3 e 30 Cost., l'incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile

limitatamente alla parte in cui attribuiva ai figli naturali

riconosciuti o dichiarati, in assenza di membri della famiglia

legittima, una quota di riserva inferiore a quella stabilita dall'art.

537 c.c. a favore dei figli legittimi.

In tale sentenza è stata altresì dichiarata, in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità

costituzionale degli artt. 545 e 546 c.c., concernenti rispettivamente

il concorso di ascendenti legittimi con figli naturali ed il concorso

di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge, sul rilievo che tali

norme erano in contrasto sia con l'art. 30 Cost., in quanto limitavano

i diritti del figlio naturale anche in mancanza di membri della

famiglia legittima (non rientrando fra questi gli ascendenti legittimi

del de cuius), sia con l'art. 3 Cost. in quanto stabilivano un

trattamento di disparità successoria dei figli naturali rispetto ai

figli legittimi.

3. - Al lume dei principi affermati nelle citate decisioni e delle

statuizioni in esse contenute appare evidente l'incostituzionalità

della norma ora impugnata nella parte in cui, pur non essendovi prole

legittima e coniuge del genitore, ammette un concorso nella successione

degli ascendenti del genitore con i figli naturali attribuendo a questi

ultimi i due terzi dell'eredità. Questo trattamento, che è diverso da

quello riconosciuto ai figli legittimi, i quali conseguono l'intera

eredità escludendo dal concorso gli ascendenti, non è giuridicamente

giustificato. I diritti ereditari dei figli naturali riconosciuti o

dichiarati possono essere legittimamente limitati allorché essi

concorrono con i figli legittimi ed il coniuge del genitore, ma non

già quando vi siano soltanto gli ascendenti poiché questi - agli

effetti qui considerati - non sono membri della famiglia legittima.

4. - L'effetto dell'anzidetta pronuncia è che i figli naturali

riconosciuti o dichiarati conseguono - nell'ipotesi in cui manchino

membri della famiglia legittima e non sussista quindi

l'incompatibilità prevista dall'art. 30, comma terzo, Cost. - lo

stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi e cioè

succedono in tutta l'eredità.

A questa parificazione sul piano dell'indicato diritto non può

ovviamente non corrispondere identità di trattamento in tema di

obblighi alimentari.

A tal proposito va osservato che le disposizioni vigenti pongono

tali obblighi, nei confronti degli ascendenti legittimi del proprio

genitore, a carico dei figli legittimi (art. 433 cod. civ.), li

escludono per i figli naturali (art. 435 cod. civ.). Orbene proprio

per effetto della dichiarazione di illegittimità parziale dell'art.

575 - in forza della quale i figli naturali, escludendo dalla

successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo,

acquistano sotto questo riguardo una posizione giuridica identica a

quella dei figli legittimi - siffatta diversità di trattamento diventa

costituzionalmente illegittima. E perciò, trattandosi di

illegittimità derivata, occorre, in applicazione dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarare l'incostituzionalità dell'art.

435 cod. civ. nella parte in cui tale disposizione non prevede

l'obbligo per i figli naturali di prestare gli alimenti agli ascendenti

legittimi del proprio genitore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 575 del codice civile nella parte in cui, in mancanza

di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra

i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del

genitore;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dell'art. 435 del codice civile, nella parte in cui non prevede

l'obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare

gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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