Art. 425 c.c. — Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale ((soltanto se autorizzato dal giudice tutelare)). L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore. 146 321

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 2004, n. 6

146

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 425 del nuovo testo si è prevista la possibilità di autorizzare l'inabilitato a continuare l'esercizio di un'impresa commerciale. La norma è stata determinata dall'opportunità di evitare, in taluni casi particolari, liquidazioni rovinose o antieconomiche. L'autorizzazione è concessa dal tribunale, su parere del giudice tutelare, e può essere subordinata, per ovvia cautela, alla nomina di un institore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 210

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 2004 al 18 ottobre 2022. 4 parole tolte.

L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tolto: tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art425 · fonte del testo

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