Art. 425 c.c. — Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

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L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 425 del nuovo testo si è prevista la possibilità di autorizzare l'inabilitato a continuare l'esercizio di un'impresa commerciale. La norma è stata determinata dall'opportunità di evitare, in taluni casi particolari, liquidazioni rovinose o antieconomiche. L'autorizzazione è concessa dal tribunale, su parere del giudice tutelare, e può essere subordinata, per ovvia cautela, alla nomina di un institore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 210

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art425 · fonte del testo

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