Art. 416 c.c. — Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età

Il minore non emancipato puo' essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore eta'. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'eta' maggiore.146

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 2004, n. 6

146

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata criticata la disposizione che fa decorrere gli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione, pronunciate nell'ultimo anno della minore età, dalla data del raggiungimento della maggiore età, anzichè da quella della sentenza (art. 416), osservandosi che con questa norma il minore, nell'intervallo tra la pubblicazione della sentenza e la maggiore età, potrebbe compiere quegli atti, dei quali egli sarebbe capace secondo le regole generali, come il matrimonio e il testamento. Ma si è considerato che la proposta di sopprimere la norma anzidetta non raggiungerebbe completamente lo scopo, poichè, potendosi far luogo all'interdizione, del minore non emancipato soltanto nell'ultimo anno della sua maggiore età, resterebbe pur sempre al minore, che non fosse ancora nel ventesimo anno di età, la possibilità di compiere gli atti di cui si è fatto cenno. D'altra parte, non sarebbe armonico sovrapporre alla incapacità nascente dall'età l'altra incapacità derivante dalla interdizione; onde la necessità di far susseguire quest'ultima alla prima.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 207

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 2004, n. 6

    La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art416 · fonte del testo

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