Art. 419 c.c. — Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

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[1]Non si puo' pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

[2]Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

[3]Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo' essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 382/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Secondo l'interpretazione normativa accolta e corrispondente al diritto vivente, l'irreperibilità - ritualmente accertata - dell'interdicendo non paralizza il corso del procedimento di interdizione ne' l'assenza di tale soggetto implica lesione dei suoi diritti e delle sue ragioni nel relativo giudizio, essendo in esso previsto l'intervento necessario del pubblico ministero, al fine di garantire l'attuazione della legge nel rispetto dell'interesse generale cui è ispirata la normativa sull'interdizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma primo, cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

    Art. 419 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art419 · fonte del testo

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