Art. 414 c.c. — Persone che possono essere interdette
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Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004
