Art. 375 c.c. — Autorizzazione del tribunale
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[1]Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:
- 1)alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2)costituire pegni o ipoteche;
- 3)procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4)fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
[2]L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 28 febbraio 2023
