Art. 725 c.p.c. — Immissione in possesso temporaneo
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1942 al 28 febbraio 2023. 105 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volonta' e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.
tolto: Se la domanda e' proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
tolto: Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'art. 50, ultimo comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'art. 53 dello stesso codice.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art725 · fonte del testo
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